1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza:
a) accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione degli incendi, al primo soccorso e all'evacuazione dei luoghi di lavoro;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 29;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, con esclusione del documento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
h) formula osservazioni in occasione di visite e di verifiche effettuate dalle autorità competenti;
i) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 18;
l) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
m) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).