Art. 26.
(Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza).

      1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante per la sicurezza:

          a) accede, nel rispetto delle esigenze produttive e previa informativa al datore

 

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di lavoro o al dirigente o al preposto competente, ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

          b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;

          c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione, all'attività di prevenzione degli incendi, al primo soccorso e all'evacuazione dei luoghi di lavoro;

          d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 29;

          e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, con esclusione del documento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;

          f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

          g) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

          h) formula osservazioni in occasione di visite e di verifiche effettuate dalle autorità competenti;

          i) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 18;

          l) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;

          m) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

          n) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi

 

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impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

      2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
      3. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto al rispetto del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).